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Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: «E’ questo qui!» la causa d’ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa. Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d’essa, egli dovrà rifare il danno. Se il padrone è presente, non v’è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano. Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani. Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch’è teco, non lo tratterai da usuraio; non gl’imporrai interesse. Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole; perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’udrò; perché sono misericordioso. «Quand’uno peccherà e commetterà una infedeltà verso l’Eterno, negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubata o estorta con frode al prossimo, Non defrauderai il mercenario povero e bisognoso, sia egli uno de’ tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, entro le tue porte; gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole; poich’egli è povero, e l’aspetta con impazienza; così egli non griderà contro di te all’Eterno, e tu non commetterai un peccato. E io m’accosterò a voi per il giudizio, e, senza indugio, io sarò testimonio contro gl’incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che frodano l’operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l’orfano, che fanno torto allo straniero, e non temono me, dice l’Eterno degli eserciti. Ecco, il salario dei lavoratori che han mietuto i vostri campi, e del quale li avete frodati, grida; e le grida di quelli che han mietuto sono giunte alle orecchie del Signor degli eserciti.
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